Vidimazione dei Registri di carico e scarico: indicazioni operative da Unioncamere

 

L'articolo 190 "Registro cronologico di carico e scarico" del D.lgs. 152/2006 è stato modificato in occasione del recepimento delle Direttive comunitarie 851 e 852 del 2018, per effetto del D.lgs. 116/2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso settembre.

 

A fronte delle difficoltà segnalate dalle imprese in merito all'interpretazione della normativa, Unioncamere ha predisposto una nota che fornisce indicazioni alle Camere di commercio sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico dei rifiuti. Nella nota si richiama quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate a proposito di libri e registri contabili: la numerazione progressiva delle pagine va effettuata prima dell'utilizzo, con l'indicazione – in ogni pagina – dell'anno a cui si riferisce, per cui l’anno da riportare non è quello in cui viene effettuata la stampa delle pagine, bensì quello a cui in senso stretto è relativa la contabilità.

 

Secondo Unioncamere sulla vidimazione dei Registri di carico e scarico rimangono perciò valide le modalità operative in essere, che nello specifico contengono le seguenti indicazioni:

  • per i Registri cartacei con pagine già numerate: trattandosi di registri prestampati con fogli che già presentano una numerazione, non dovrà essere apposta nessuna numerazione aggiuntiva;
  • per i Registri tenuti tramite strumenti informatici: per accelerare la procedura, si suggerisce alle imprese – prima della vidimazione – di stampare le pagine che costituiranno il registro, avendo cura che le pagine siano numerate in modo progressivo e riportino la denominazione e il codice fiscale dell’azienda; in ogni pagina dovrà poi essere riportato l’anno di riferimento, indicandolo al momento della scrittura dei movimenti.

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SIO s.r.l