Il nuovo Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD)

 

Essendo in un periodo di riforme ecco un breve articolo sul MUD e su come avverrà la sua compilazione per il 2021 che potrà essere per te una guida.

 

In attesa delle direttive sulle modalità e una volta che il REN sarà operativo, il MUD verrà precompilato in automatico prelevando i dati dal Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.

 

Fino al momento in cui non sarà tutto digitalizzato, continuano ad applicarsi le attuali modalità di presentazione del MUD, che sono invariate.

 

Dunque, ricapitolando:

  • Soggetti obbligati alla presentazione del MUD

Sono obbligati alla presentazione del MUD:

  1. chi effettua a titolo professionale raccolta e trasporto di rifiuti;
  2. commercianti e intermediari senza detenzione di rifiuti;
  3. imprese ed enti che effettuano recupero e/ o smaltimento di rifiuti;
  4. consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero ed il riciclaggio di imballaggi o altri tipi di rifiuti;
  5. produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
  6. produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art.184 co.3 lettere c), (artigianali diversi da urbani), d) (industriali diversi da urbani), g) (attività di recupero e trattamento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, rifiuti dall’abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie) che hanno più di 10 dipendenti.

 

  • Soggetti esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD

Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD:

  1. produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi le cui attività siano riconducibili a lettere diverse dalla c), d) o g) dell’art.184 co.3, a prescindere dal numero dei dipendenti
  2. produttori iniziali fino a 10 dipendenti, per i soli rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art.184 co.3 lettere c), d), g)
  3. imprese che raccolgono e trasportano rifiuti speciali non pericolosi da loro stesse prodotti (cat. 2-bis dell’Albo Gestori ambientali)
  4. imprese che applicano le procedure semplificate per la gestione dei RAEE di cui al DM 65/2010
  5. imprenditori agricoli con volume d’affari fino a 8.000 €/ anno e che producono rifiuti speciali pericolosi (per i rifiuti speciali non pericolosi sono esclusi a priori, vedi punto 1).
    In realtà, l’esonero dal MUD per gli imprenditori agricoli è da considerare valido a prescindere dal volume d’affari per i rifiuti pericolosi, in quanto viene ripresa la semplificazione prevista dalla L.221/2016 per tali soggetti e per le attività di servizio alla persona.

Infatti, ai sensi dell’art.190 co.6 i seguenti soggetti:

- Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (quindi anche con volume d’affari oltre 8.000 €/anno);

- i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti speciali pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati;

- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa;

possono adempiere all'obbligo di presentazione del MUD con una delle seguenti modalità, tra loro alternative:

  1. con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dall'articolo 193;
  2. con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183.

Speriamo che questa guida possa essere stata d’aiuta per te. Ti ricordiamo che la nostra azienda offre il servizio di Redazione del MUD: rivolgiti a noi per questo servizio tramite la sezione “Contattaci” nel menù.

 

Grazie,

 

SIO s.r.l.