Glossario rifiuti e ambiente

 

ADR (Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose):

Patto tra 45 Stati che disciplina il trasporto di sostanze (compresi i rifiuti) che presentano caratteristiche di pericolo, tali da poter comportare rischi imminenti in caso di incidente. La disciplina ADR prevede una specifica classificazione delle sostanze trasportate, da cui derivano particolari etichettature ed obblighi per le diverse figure coinvolte nel trasporto, con relativo sistema sanzionatorio.

 

ANGA (ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI):

Sistema istituito presso il Ministero dell’Ambiente avente il compito di rilasciare le autorizzazioni per eseguire attività di gestione dei rifiuti. L’Albo, organizzato in sezioni regionali presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione, è suddiviso in dieci Categorie in base all’attività che viene autorizzata. L’impresa che desidera iscriversi all’Albo deve soddisfare i requisiti previsti per la Categoria alla quale si richiede l’autorizzazione. Le Categorie più rilevanti per i produttori di rifiuti sono: Cat. 2-bis (Trasporto di propri rifiuti non pericolosi), Cat. 4 (Trasporto di rifiuti non pericolosi), Cat. 5 (Trasporto di rifiuti pericolosi), Cat. 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione). Lo strumento telematico dell’Albo è importante per il produttore poiché, attraverso la sua consultazione, è possibile soddisfare l’obbligo previsto dalla legge di verificare che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del proprio rifiuto, sono a ciò autorizzati.

 

CARATTERISTICA DI PERICOLO:

Proprietà di una sostanza (tra cui i rifiuti) che viene attribuita in base alla concentrazione delle indicazioni di pericolo identificate. Le caratteristiche di pericolo sono 15 e vengono indicate dal codice HP. La loro attribuzione è molto importante per il produttore in quanto consentono di rendere cosciente ogni soggetto che viene a contatto (a qualunque titolo) con il rifiuto, quali sono le sue caratteristiche e quindi come gestirlo. Le HP sono identificabili con dei pittogrammi (definiti dal CLP) che devono essere riportati sull’etichetta identificativa del rifiuto.

CARATTERIZZAZIONE:

Processo che il produttore deve effettuare per definire se il rifiuto ha o non ha caratteristiche di pericolo. Questo procedimento può essere effettuato con differenti modalità, tra cui l’analisi chimica. È l’attività indispensabile per procedere alla classificazione di un rifiuto.

CATEGORIA 2-BIS:

Categoria di iscrizione all’ANGA richiesta ai soggetti che trasportano i propri rifiuti non pericolosi o pericolosi (ma nel limite di 30 chilogrammi o litri). L’autorizzazione è rilasciata sulla base di due dati: la targa del veicolo e i codici CER autorizzati. Il produttore che effettua questo genere di trasporto senza autorizzazione incorre in sanzioni.

CENTRO DI RACCOLTA:

Area, gestita dal Comune, al quale i privati possono conferire rifiuti urbani o assimilabili agli urbani (detti anche urbani non domestici). Per il conferimento in Centro di Raccolta, è necessario essere iscritti all’ANGA alla Categoria 2-BIS, non è necessaria la compilazione di un formulario ma viene rilasciato un certificato di avvenuto conferimento. Il Regolamento comunale ha la possibilità di introdurre disposizioni diverse sulle modalità di conferimento e la documentazione necessaria.

 

CLASSIFICAZIONE:

Operazione che il produttore del rifiuto è tenuto a compiere per attribuire il corretto codice CER al proprio rifiuto; è possibile eseguirla solo dopo una corretta caratterizzazione. La classificazione deve avvenire secondo le modalità e i principi indicati nell’Allegato D alla Parte IV del T.U.A. L’attribuzione di un codice CER non corretto potrebbe portare a sanzioni per il produttore.

 

CLP (Classification, Labelling and Packaging) ovvero Regolamento (CE) n.1272/2008:

Norma europea che definisce la classificazione e le modalità di attribuzione delleindicazioni di pericolosità (H) delle sostanze (tra cui i rifiuti). Inoltre, il CLP fornisce indicazioni in merito alle modalità di etichettatura delle sostanze pericolose e dei rifiuti.

 

CODICE EER o CER:

Codice identificativo dei rifiuti che il produttore ha l’onere di attribuire mediante la classificazione. I codici sono contenuti nell’Elenco Europeo dei Rifiuti (o Catalogo Europeo dei Rifiuti), riportato nell’Allegato D alla Parte IV del T.U.A. Il Codice CER è composto da tre coppie di numeri indicanti rispettivamente: l’attività produttiva che viene compiuta; il processo specifico da cui decade il rifiuto; la descrizione del singolo rifiuto. Il Codice CER dovrà essere riportato su tutti i documenti in ambito rifiuti.

 

DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA:

Area di raggruppamento di rifiuti presso l’unità locale del produttore. Ordinariamente, lo stoccaggio di rifiuti dovrebbe essere autorizzato ma, per esigenze pratiche, questa autorizzazione non è richiesta se il raggruppamento riguarda propri rifiuti nell’area in cui vengono prodotti (non possono quindi provenire da altre unità locali del produttore) e rispettano determinate caratteristiche. Per poter essere esentati dalle autorizzazioni, il deposito deve rispettare i seguenti limiti: volumetrico (massimo 30 m3 di rifiuti, di cui al massimo 10 m3 di rifiuti pericolosi; da smaltire entro 1 anno) oppure temporale (nessun limite quantitativo ma con l’obbligo di smaltire i rifiuti ogni 3 mesi).

 

END OF WASTE:

Trattamenti che vengono compiuti sul rifiuto per consentirne il recupero e la sua trasformazione in un bene utilizzabile. La procedura di End of Waste può essere eseguita solo da soggetti a ciò autorizzati e nel rispetto di normative (europee) settoriali. Ad oggi, le normative di End of Waste sono molto limitate (sono presenti, ad esempio, le indicazioni per: metalli, rame, vetro) ma è previsto il loro ampliamento in futuro. Nel caso in cui la normativa non sia presente, il trattamento può essere autorizzato caso per caso, dagli enti competenti (ISPRA, ARPA e Ministero dell’Ambiente).

 

FIR (FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE RIFIUTO):

Documento essenziale ed obbligatorio per trasportare rifiuti redatto in 4 copie. Questo documento contiene tutte le informazioni necessarie alla corretta gestione del rifiuto da parte dei soggetti coinvolti. Il FIR viene redatto, su un modello intestato all’unità locale del produttore o al trasportatore. Prima dell’utilizzo, deve essere vidimato presso la Camera di Commercio. La prima copia rimane, fin dall’inizio del trasporto, nella disponibilità del produttore. Le altre 3 copie rimanenti viaggiano col rifiuto e, al termine dello stesso, vengono così gestite: la seconda copia rimane nella disponibilità del trasportatore, la terza copia rimane nella disponibilità dell’impianto di destino; la quarta copia deve essere rinviata (a cura del trasportatore) al produttore del rifiuto. I Formulari devono essere correttamente conservati da parte di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del rifiuto per tre anni.

 

GERARCHIA DEI RIFIUTI:

Operazioni di gestione del rifiuto che vengono ordinate sulla base di un ordine di priorità. Quest’ordine è definito con l’obiettivo di evitare impatti ambientali eccessivamente dannosi e non necessari. La gerarchia prevede il seguente ordine: prevenzione; riutilizzo; recupero; smaltimento.

 

IMBALLAGGIO:

Contenitore (di qualunque forma o materiale) volto a contenere merci, prodotti finiti o materie prime, per poterle proteggere o manipolare.

 

IMPIANTO DI DESTINAZIONE o DESTINO:

Impianto che riceve i rifiuti dai produttori affinché compia su di essi un’operazione di recupero o di smaltimento. Il destino, per poter esercitare questa attività, deve essere correttamente autorizzato dagli enti competenti. L’autorizzazione indica i codici CER che l’impianto potrà effettivamente gestire; inoltre, potrà anche prevedere degli specifici obblighi di gestione (ad esempio, eventuali esigenze di analisi o modalità particolari di stoccaggio per alcuni rifiuti).

 

INDICAZIONI DI PERICOLO (H):

Proprietà che possono essere identificate in una sostanza, tra cui i rifiuti, e da cui deriva la necessità di considerare tale sostanza come “pericolosa”. Le indicazioni di pericolo (definite con il codice “H” e un numero a tre cifre) vengono attribuite in base alle regole e ai principi definiti dal CLP. In base alle indicazioni di pericolo che vengono individuate nel rifiuto e alla loro concentrazione, viene attribuita la relativa caratteristica di pericolo (HP).

 

INTERMEDIARIO:

Soggetto che, anche senza avere la materiale disponibilità dei rifiuti, supporta il produttore al conferimento del rifiuto ad impianti idonei. L’attività d’intermediazione deve essere oggetto di una specifica autorizzazione (Cat. 8 dell’ANGA).

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE:

Il nome completo è “Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare”, è l’autorità amministrativa principale del settore ambientale. Ha funzioni di vigilanza ed è l’organo deputato all’emanazione di norme e di indicazioni obbligatorie per chiunque opera nel settore. Al Ministero è solitamente richiesta l’emanazione di Decreti per attuare ciò che nella legge viene indicato in termini generici.

 

MISCELAZIONE DI RIFIUTI:

Processo che consiste nel mischiare i rifiuti. Questa operazione è vietata se viene realizzata tra rifiuti pericolosi con diverse caratteristiche di pericolo o tra rifiuti pericolosi e non pericolosi. Questi divieti possono essere superati solo con una specifica autorizzazione degli enti competenti. Viene considerata miscelazione anche la diluizione dei rifiuti per abbassare la concentrazione di sostanze pericolose.

 

MUD (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE):

Modello da utilizzare per adempiere all’obbligo previsto per i produttori di rifiuti, di presentazione di una Comunicazione annuale alla Camera di Commercio territorialmente competente. In questo modello (composto da tre sezioni: Comunicazione Rifiuti speciali; Comunicazione Veicoli fuori uso; Comunicazione Imballaggi), devono essere comunicate le quantità e le caratteristiche dei rifiuti gestiti durante l’anno. Sono esonerati dalla presentazione del MUD, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese con meno di dieci dipendenti.

 

PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE:

Insieme di norme di origine europea che introducono una gestione dei rifiuti improntata alla prevenzione, al riutilizzo e al recupero dei materiali. Il Pacchetto di norme è stato recepito dall’Italia con il Decreto Legislativo n°116 del 3 settembre 2020, entrato in vigore in data 26 settembre 2020.

 

PREVENZIONE:

Operazione prioritaria della “gerarchia dei rifiuti”. Con questo termine si indica il tentativo dell’azienda di fare in modo che la produzione non crei rifiuti. Questa finalità può essere attuata dando una “seconda vita” agli scarti decadenti: ad esempio rivendendoli come beni utilizzabili in altri cicli produttivi (sottoprodotto).

 

PRODUTTORE DEL RIFIUTO:

Soggetto che materialmente crea il rifiuto in quanto decadente da un processo produttivo. Il produttore viene considerato dal Legislatore come il soggetto responsabile del proprio rifiuto fino a quando non è possibile dimostrare che sia stato gestito in modo lecito ed ottimale. Per questa ragione, la normativa sui rifiuti impone numerosi obblighi al produttore. Nel corso dei nostri approfondimenti, salvo diversa indicazione, quando useremo il termine “produttore” intenderemo questa figura.

 

QUARTA COPIA:

Copia del formulario che, in seguito al conferimento del rifiuto all’impianto di destino, viene compilata da quest’ultimo indicando il quantitativo effettivamente scaricato. Il trasportatore avrà poi l’onere di inviare la quarta copia al produttore del rifiuto. Questo invio deve avvenire entro 90 giorni dall’inizio del trasporto; nel caso in cui il termine non sia rispettato, il produttore ha l’obbligo di comunicare alla Provincia la mancata ricezione. La quarta copia dovrà essere conservata dal produttore per tre anni dalla data del conferimento; inoltre, il peso indicato sarà quello ufficiale, cioè utilizzabile per l’annotazione sul Registro di Carico e Scarico e sui documenti obbligatori. In caso di smarrimento dell’originale, è prassi consolidata chiedere al destino una copia di quella da lui detenuta, autenticata con marca da bollo.

 

RECUPERO:

Operazione compresa nella “gerarchia dei rifiuti” consistente nel trattamento del rifiuto finalizzato alla sua rigenerazione. Il recupero può essere di due tipologie: di materia (il materiale di cui è composto il rifiuto viene riutilizzato per produrre altri prodotti finali) o di energia (il rifiuto viene utilizzato come combustile). Il produttore può conferire il proprio rifiuto a recupero o a smaltimento (dando priorità alla prima operazione). Il recupero può essere attuato in una delle forme previste dall’Allegato C alla Parte IV T.U.A., identificate con un codice “R + numero”. Questo codice sarà da riportare sui documenti obbligatori in ambito rifiuti (sulla base delle indicazioni del destino). L’operazione di recupero può essere compiuta esclusivamente da impianti a ciò autorizzati.

 

REGISTRO DEI RIFIUTI o REGISTRO CRONOLOGICO DI CARICO E SCARICO:

Documento obbligatorio nel quale il produttore, l’intermediario, il commerciante o il trasportatore di un rifiuto sono tenuti ad annotare tutti i movimenti che vengono compiuti. Le scritture da fare si dividono in “carichi” (indicanti la produzione del rifiuto) e “scarichi” (indicanti il conferimento del rifiuto a un soggetto autorizzato). Il produttore del rifiuto è tenuto ad annotare le scritture di carico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto; e le scritture di scarico entro 10 giorni dal conferimento. Le scritture conterranno tutte le informazioni necessarie per poter identificare il rifiuto e il trattamento che è stato compiuto su di esso. Il Registro deve essere compilato su un modello specifico (Modello A – per i produttori, trasportatori, impianti di destino – o Modello B – per gli intermediarie i commercianti senza detenzione di rifiuti), intestato alla corretta Unità Locale del produttore e vidimato presso la Camera di Commercio. Non è obbligato alla tenuta del Registro, il produttore di soli rifiuti non pericolosi con meno di dieci dipendenti. Il Registro deve essere conservato per tre anni dall’ultima scrittura.

 

REN (REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE):

Sistema di tracciamento dei rifiuti e di compilazione telematica della documentazione obbligatoria in ambito rifiuti. Il REN è stato introdotto nel 2020 ma le caratteristiche e l’operatività dello strumento verranno definite da futuri Decreti del Ministero dell’Ambiente.

 

RESPONSABILITÀ 231:

Detta anche “Responsabilità amministrativa degli enti”, introdotta dal Decreto Legislativo n.231/2001, è una disciplina volta a sanzionare l’impresa che trae vantaggio economico o un interesse, da illeciti commessi (reati presupposto) da soggetti apicali (ad esempio gli amministratori) o da sottoposti (dipendenti). La responsabilità può essere esclusa se l’azienda dimostra di essere organizzata (creando il cosiddetto Modello 231, con caratteristiche ben precise) per evitare la commissione di questi illeciti e la loro imputazione all’intera impresa. Trattiamo la Responsabilità 231 nel settore rifiuti in quanto, dal 2015, tra i reati presupposto sono presenti anche alcuni reati ambientali e sui rifiuti.

 

RIFIUTO:

Scarto di cui il produttore vuole disfarsi, ha l’intenzione di disfarsi in futuro o di cui la normativa lo obbliga a disfarsene.

 

RIFIUTO DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE:

Rifiuti prodotti dalla rimozione o sostituzione di materiali che viene effettuata senza cambiare completamente il bene. Questi scarti, vista la particolarità dell’attività da cui decadono, sono stati oggetto di numerose discussioni dottrinali ed interventi legislativi per consentire una loro corretta classificazione che tenga in considerazione anche delle esigenze pratiche ed operative dei manutentori.

 

RIFIUTO DA IMBALLAGGIO:

Imballaggio scartato e che non è più idoneo ad essere utilizzato per la sua finalità originaria. Vista la grande quantità di imballaggi sul mercato (e di conseguenza dei rifiuti che ne derivano), la loro gestione è oggetto di una disciplina specifica vigilata dal CONAI.

 

RIFIUTO PERICOLOSO:

Rifiuto avente una o più caratteristiche di pericolo (HP). La pericolosità è indicata da: un asterisco finale al Codice CER; dall’etichetta da applicare sui colli che deve obbligatoriamente riportare una R nera su sfondo giallo e l’indicazione dei pittogrammi di pericolo.

 

RIUTILIZZO:

Operazione contenuta all’interno della “gerarchia dei rifiuti” che consiste nel reimpiego di uno scarto (e non di un rifiuto) nel processo produttivo di colui che l’ha generato. Il riutilizzo non deve richiedere alcun intervento preventivo (nemmeno la semplice pulizia o la riparazione); nel caso in cui sia necessaria un’operazione preliminare, si è in presenza di “preparazione al riutilizzo” che viene inquadrata come un’operazione di recupero (e quindi oggetto di autorizzazione).

 

SANZIONE AMMINISTRATIVA:

Conseguenza giuridica per la violazione di un illecito amministrativo. La sanzione amministrativa può essere di due tipologie: pecuniaria (pagamento di una somma di denaro allo Stato) o interdittiva (impossibilità di eseguire una specifica attività per un determinato periodo di tempo).

 

SANZIONE PENALE:

Conseguenza giuridica per la commissione di un reato. Le sanzioni penali possono essere di due tipologie: pecuniarie (pagamento di una somma di denaro allo Stato; sono due: la multa o la ammenda) o detentive (privazione della libertà di un soggetto per un determinato periodo di tempo; sono tre: la reclusione, l’arresto o l’ergastolo).

 

SCIA (SEGNALAZIONE CERTIFICATA D’INIZIO ATTIVITÀ):

Atto semplificato con il quale un privato comunica all’amministrazione pubblica competente che è in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e che quindi, a partire da una specifica data, inizierà ad eseguire un’attività per cui sarebbe prevista un’autorizzazione. Salvo diverse indicazioni dell’Amministrazione, la SCIA prenderà il posto dell’autorizzazione richiesta.

 

SMALTIMENTO:

Operazione compresa nella “gerarchia dei rifiuti” consistente nel trattamento del rifiuto finalizzato alla sua distruzione. Essendo all’ultima posizione di questa gerarchia, è da attuare solamente quando il rifiuto e le sostanze che lo compongono non possono essere impiegati diversamente.  Lo smaltimento può essere attuato in una delle forme previste dall’Allegato B alla Parte IV T.U.A., identificate con un codice “D + numero”. Questo codice sarà da riportare sui documenti obbligatori in ambito rifiuti (sulla base delle indicazioni del destino). L’operazione di smaltimento può essere compiuta esclusivamente da impianti a ciò autorizzati.

 

SOTTOPRODOTTO:

Scarto di produzione che viene escluso dalla disciplina dei rifiuti nel caso in cui rispetti le condizioni previste dalla normativa: deriva da un processo di produzione che non è rivolto alla creazione dello scarto; è certo che lo scarto verrà riutilizzato in un altro processo produttivo; non è necessario un trattamento prima di riutilizzare lo scarto; l’ulteriore utilizzo è legale e non porta a impatti negativi sull’ambiente o la salute umana. La gestione di sottoprodotti non richiede autorizzazioni specifiche ma è necessario soddisfare altri requisiti definiti dalla normativa, da dimostrare mediante un adeguato fascicolo documentale.

 

TARI (TASSA RIFIUTI):

Tassa annualmente dovuta al Comune per finanziare la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani o assimilabili agli urbani (detti anche urbani non domestici). La TARI è composta da due parti: fissa (determinata dal Regolamento comunale in base all’attività da cui derivano i rifiuti) e variabile (teoricamente commisurata al volume di rifiuti conferiti al servizio comunale). Entrambe sono determinate sulla base dei metri quadri dello stabilimento in cui viene esercitata l’attività, ridotta secondo i criteri indicati nel Regolamento comunale.

 

TRASPORTATORE:

Soggetto incaricato dal produttore per trasportare il rifiuto dal luogo di produzione all’impianto di destino. Per poter eseguire questo servizio, il soggetto deve essere autorizzato all’ANGA. L’autorizzazione viene rilasciata per singolo mezzo e indica i soli codici CER che possono essere trasportati.

SIO srl